CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO
Il giorno 4 marzo 1981 tra l'Associazione Commercianti – Esercenti e del Turismo della Provincia di Vicenza – rappresentata dal Direttore Dr. Girolamo Bari, con l'intervento dell'Associazione Nazionale delle Aziende per la Ristorazione Collettiva ANGEM – rappresentata dal Dr. Renato Raschi
e
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, LA UITuCS-UIL rappresentate dai Signori Parlotto, Fiori, Saggiotti
si è stipulato
il presente accordo provinciale per i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva operanti in Vicenza e provincia in applicazione dei combinati disposti di cui all'art. 9 dell'accordo nazionale 9.4.1979 per i cambi di gestione nello stesso settore della ristorazione collettiva e l'art. 216, ultimo comma del CCNL 10.4.1979 per i dipendenti del settore turismo.
Art.1 – Viene istituito un trattamento salariale – integrativo provinciale eguale per tutti di L. 37.000 lorde per 14 mensilità da corrispondersi con la gradualità che segue:
da 1.3.1981 a) L. 20.000 lorde per 14 mensilità per tutti i lavoratori che non beneficiano di alcuna integrazione salariale aziendale comunque denominata
L. 25.000 mensili lorde per 14 mensilità a tutti i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali aziendali comunque denominate fino ad un importo lordo di Lire 10.000
L. 37.000 lorde mensili per 14 mensilità a tutti i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali aziendali comunque denominate superiori a Lire 10.000 mensili lorde.
da 1.9.1982 a1) ulteriori L. 17.000 mensili lorde per 14 mensilità in aggiunta a quelle di cui al precedente punto a)
b1) ulteriori L. 12.000 mensili lorde per 14 mensilità in aggiunta a quelle di cui al precedente punto b).
Art. 2 – Le integrazioni salariali comunque denominate ed erogate a carattere collettivo in atto al 28.2.1981, nonché i superminimi individuali si intendono assorbiti fino a concorrenza dall'importo previsto dal presente accordo.
Art. 3 - Al personale assunto successivamente il 28.2.1981 il trattamento integrativo provinciale previsto dal presente accordo verrà erogato con le seguenti modalità:
da 1.3.1981 L. 20.000 mensili lorde per 14 mensilità
da 1.9.1982 L. 17.000 mensili lorde in aggiunta a quelle di cui al comma precedente sempre per 14 mensilità.
Art. 4 - In relazione alla convenzione del 21.10.1973 per la somministrazione del vitto per il settore della ristorazione ed al successivo accordo 28.11.1976 il prezzo per ogni pasto a carico dei dipendenti del settore della ristorazione collettiva viene stabilito in L. 250 (duecentocinquanta).
Art. 5 - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo attua in modo compiuto e formalmente corretto quanto espressamente previsto per le integrazioni salariali dalle norme contrattuali richiamate in premessa.
Art. 6 - Il presente accordo decorre da 1.3.1981 ed andrà a scadere il 29.2.1984.
Il trattamento economico previsto dal presente accordo continuerà ad essere corrisposto anche dopo il 29.2.1984 e fino alla stipulazione di nuovo accordo provinciale.
Letto, firmato e sottoscritto.